CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 60
59 / 132DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
In vigore dal 19 ott 1960
Le parti si riservano di concordare la regolamentazione dell'apprendistato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Norma transitoria: in attesa della regolamentazione di cui sopra, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.
Per quanto concerne la durata dell'apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga base oraria, da corrispondere agli apprendisti, le parti convengono di tener fermo quanto previsto dal c.c.n.l. 18 dicembre 1954.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-60