CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 52
51 / 132INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 19 ott 1960
All'operaio dimissionario l'Impresa deve corrispondere le aliquote sotto indicate dell'indennità di anzianità prevista dall' per il caso di licenziamento:
a) 50% per anzianità di servizio ininterrotta presso la stessa Impresa da 8 mesi a 2 anni compiuti;
b) 75% per anzianità di oltre 2 anni e sino a 6 anni compiuti;
c) 100% per anzianità superiore a 6 anni.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche agli operai che si rendano dimissionari dopo il compimento del 60° anno di età, se uomini e 55° anno di età, se donne, purchè abbiano raggiunto una anzianità ininterrotta di servizio non inferiore a 8 mesi presso la stessa Impresa, nonché alle operaie che si dimettano per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Per la malattia e l'infortunio si fa riferimento a quanto disposto dagli .
Le dimissioni date durante il periodo di apprendistato o nei primo otto mesi di servizio successivo al compimento dello apprendistato stesso non comportano il diritto alla indennità, di dimissioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-52