CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 51
50 / 132INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 19 ott 1960
In caso di licenziamento non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze) spetterà all'operaio una indennità di nove giornate (72 ore) della retribuzione costituita dagli elementi di cui al punto 4) dell' (comprensiva per i cottimisti dell'utile medio di cottimo) per ogni anno intero di anzianità ininterrotta presso la stessa Impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-51