Art. 50 · PREAVVISO
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 50

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PREAVVISO

In vigore dal 19 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' o le di lui dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito nel termine di una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino ai tre anni, e di giorni dieci, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni. Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell') che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-50