CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 46
45 / 132CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI
In vigore dal 19 ott 1960
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'Impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, la Impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'Impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti comma quando sussistano condizioni obiettivo di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-46