Art. 45 · CONSERVAZIONI DEGLI UTENSILI
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 45

44 / 132

CONSERVAZIONI DEGLI UTENSILI

In vigore dal 19 ott 1960
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'Impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. L'operaio risponderà - e l'Impresa potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, semprechè l'operaio sia stato messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-45