Art. 41 · ASSENZE
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 41

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ASSENZE

In vigore dal 19 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di assenza, per malattia, l'operaio deve, entro 48 ore dall'inizio dell'infermità, salvo giustificati motivi di impedimento, avvertire l'Impresa, la quale ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia. Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia. In caso di infortunio, l'operaio deve darne immediato avviso all'impresa. Ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione che l'operaio avrebbe percepito lavorando durante l'assenza. In caso di recidiva l'Impresa può procedere alla applicazione della sospensione come previsto dall'. L'operaio può essere licenziato senza preavviso, nè eventuale indennità di anzianità: a) nel caso di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito; b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo ad festivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-41