Art. 4 · VISITA MEDICA
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 4

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VISITA MEDICA

In vigore dal 19 ott 1960
Oltre i casi nei quali la legge rende obbligatoria la visita medica, l'Impresa può sottoporre l'operaio a visita da parte di un medico da essa designato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-4