CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 39
38 / 132CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 19 ott 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi (72 ore) con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'.
All'operaio che abbia maturato presso la stessa Impresa un'anzianità ininterrotta di servizio di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi (88 ore; con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-39