Art. 37 · PREVIDENZE SOCIALI
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 37

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PREVIDENZE SOCIALI

In vigore dal 19 ott 1960
Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-37