CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 23
23 / 132INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
In vigore dal 19 ott 1960
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali stabilite nei contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro, di cui alle tabelle (alleg.
D. 1, D. 2 e D. 3) che formano parte integrante del presente articolo.
Tali percentuali vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione).
2) Lavori su scale aeree tipo Porta.
3) Lavori in pozzi neri preesistenti.
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti.
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12).
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3.
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 1/2 a 10;
b) oltre i m. 10.
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora).
9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso.
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre.
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario.
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe.
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti.
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli).
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a 10;
b) da oltre m. 10 a 16;
c) da oltre m. 16 a 22;
d) oltre m. 22.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna di acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), la ulteriore indennità risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Addetti ai lavori marittimi.
- Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
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Nelle province in cui non si sia finora ritenuto necessario fissare talune percentuali per lavori speciali disagiati, le Associazioni provinciali vi provvederanno al presentarsi delle concrete necessità.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-23