Art. 20 · INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 20

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INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA

In vigore dal 19 ott 1960
. INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali, in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Parimenti restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Considerate le particolari caratteristiche dell'industrile edile, le indennità di cui al secondo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo traferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica. Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-20