CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 2
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In vigore dal 19 ott 1960
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni familiari;
4) La tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale;
5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
6) i documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell'operaio per ferie, gratifica natalizia, festività, ecc.
Nel caso in cui l'operaio ne fosse sprovvisto, l'impresa provvederà a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'Impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'operaio che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-2