Art. 18 · COTTIMI
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 18

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COTTIMI

In vigore dal 19 ott 1960
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme. Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e l'indennità di contingenza. Le tariffe di cottimo, così determinate non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo. L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione, del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, l'operaio è vincolato ad un ritmo analogo a quello del cottimista, all'operaio stesso deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo. La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla retribuzione operaia ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo. Agli operai interessati al lavoro a cottimo devono essere comunicati preventivamente per iscritto: il lavoro da eseguire, le modalità di esecuzione e le tariffe di cottimo concordate direttamente fra le parti interessate. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli del presente contratto di lavoro. Dichiarazioni di parte a verbale. Dichiarazione di parte operaia i rappresentanti della F.I.L.L.E.A. esprimono la necessità di stabilire per le voci più elementari delle opere di fabbrica, tabelle di minimo rendimento, demandando la formazione di esse alle Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Dichiarazione di parte industriale I rappresentanti dell'A.N.C.E. dichiarano la impossibilità e contestano la necessità di stabilire le tabelle di minimo rendimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-18