CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 1
1 / 132ASSUNZIONE
In vigore dal 19 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959
PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI
In Roma, il 24 luglio 1959
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E. - rappresentata dal Presidente cav. lav. ing. Francesco M. Salvi e dalla Delegazione Industriale presieduta dal Consigliere dell'A.N.C.E., geom. Bramante Boggio e composta dei sigg.: avv. Enrico Bencini, ragioniere Olao Maini, dott. Carlo Pelizza, rag. Lino Tomei, geom. Antonio Vela, prof. Claudio Agostinelli, dott. Enzo Bettini, dott. Luigi Capo, avv.
Federico Delpino, dott. Cesare Di Cesare, rag. Giovanni Manganaro, rag. Silvio Martucelli, avv. Bruno Mazzarelli, dott. Bruno Munari, dott. Augusto Mussato e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime: ing. Pietro Chiocci, sig. Giovanni Curino, sig. Ferruccio Dedonno, sig. Luigi Galeazzi, sig. Gaetano Romano e sig. Rinaldo Quaglia;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - C.G.I.L. - rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
e, in ordine alfabetico
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO Fe.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario Nazionale Giordano Gattamorta, dai membri della Segreteria Gnani Armando e Petitti Natale e dai signori:
Paolo Mutti, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Bencivenga, Angelo Di Filippo;
con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L. - nelle persone di Raffaele Vanni, Segretario Confederale, Tullio Repetto e Sergio Cesare dell'Ufficio sindacale;
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale signor Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei signori: Giuseppe Buelli, Vincenzo Lettera, Giovanni Oggero e Angelo Pintossi;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. - nelle persone del dottor Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e sig. Mario Pinna;
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott.
Elio Capodaglio, dai Segretari signori: Arredo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dell'on.le Claudio Cianca, dei signori: Armando Becuti, Sante Fanelli, Edoardo Franzi, Alberto Fredda, Gastone Materassi, Cesare Mazzacurati, Giovanni Massarelli, Emanuele Moricca, Avvenire Paterlini, Edoardo Picollo, Gavino Pinna, Stelio Sternini e Franco Troiani;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli.
SINDACATO FERRIOVIERI ITALIANI (S.F.I.) rappresentato, dal Segretario Generale sen. Cesare Massimi e dai Segretari Nazionali sig. Giuseppe De Blasio e dott. Sandro Stimilli e dal sig. Domenico Ciardullo rappresentante Nazionale del Raggruppamento Appalti Ferroviari;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale;
per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature;
e per gli Operai da esse dipendenti.
Dichiarazioni a verbale.
Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L'A.N.C.E. dichiara che le Imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nei presente contratto anche ai lavoratori suddetti.
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ASSUNZIONE
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-1