Art. 42 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 42

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'Impresa, non ai sensi dell' del presente contratto, si applicano le seguenti norme: - per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di anzianità va liquidata, al momento del licenziamento stesso, a norma del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, nella misura di quindici trentesimi, per ogni anno di servizio, dell'ultimo trattamento economico mensile, da computarsi sugli elementi più sotto precisati, oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti alla data del 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; - per l'anzianità maturata dal 1 luglio 1937 in poi l'indennità va liquidata nella misura di trenta trentesimi del trattamento economico mensile anzidetto. Il trattamento di cui sopra sostituisce quello vigente (anche se in forma previdenziale quando questa comprenda l'indennità di anzianita) derivante da leggi o regolamenti, concordati, accordi, usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, salvo il caso di contratti individuali " intuitu personae " per i quali varrà la norma dell'. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria, edilizia, trascorso il periodo di prova, le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. L'indennità di cui al presente articolo deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 all'11 dell', computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, escludendo quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e le indennità aventi carattere specifico. Se l'impiegato e retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. È in facoltà dell'Impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di anzianità quanto l'impiegato percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall' del presente contratto.
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Pro

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