CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 40
108 / 132PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 19 ott 1960
Le mancanze dell'impiegato possono essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio di fatto;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosa gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera c), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata soluzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità può essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il provvedimento di licenziamento è indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
L'importo delle multe va devoluto a favore di Istituti assistenziali che svolgano opera a favore di lavoratori dell'industria edilizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-40