Art. 39 · DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 39

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DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 19 ott 1960
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono. L'Impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quelle dei reparti dipendenti, in modo da, evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione. Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati. Essi devono conservare assoluta segretezza, sugli interessi dell'Impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi della Impresa. Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
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