Art. 27 · FERIE
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 27

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FERIE

In vigore dal 19 ott 1960
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodi) di riposo feriale di: - 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a due anni; - 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre due anni lino a otto anni; - 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre otto anni fino a quattordici anni; - 28 giorni lavoratori in caso di anzianità di servizio oltre quattordici anni. Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'Impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate, L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'Impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'Impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 2°). Tale indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell', con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi. Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'Impresa, esso ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, semprechè dia la precisa, documentazione del versamento dell'anticipo stesso.
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