Art. 23
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 23

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In vigore dal 19 ott 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di cinque mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'Impresa l'obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di un nuovo stipendio superiore al precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima Impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
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