CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 21
89 / 132TRASFERIMENTO
In vigore dal 19 ott 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed alla indennità di anzianità prevista dall', salvo per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'Impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non lo accetta viene considerato dimissionario con diritto alla indennità di anzianità prevista dall' del presente contratto.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'Impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed all'indennità di anzianità di cui all'.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'Impresa, delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sè e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio 1ª classe per gli impiegati di prima e di seconda categoria, 2ª classe per gli impiegati di terza categoria), di vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se celibe: una indennità di trasferimento commisurata a quattordici giornale degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell';
- se capo famiglia: una indennità di trasferimento commisurata a ventisei giornate degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'.
Verrà inoltre corrisposta dall'Impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza, di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità nè rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'Impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purchè il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte della Impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a verbale Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra Impresa ed impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
Chiarimento a verbale.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'Impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-21