Art. 20 · TRASFERTA
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 20

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TRASFERTA

In vigore dal 19 ott 1960
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto ed alloggio. Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto: - nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio); - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l'Impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'Impresa, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-20