Art. 19 · LAVORI FUORI ZONA
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 19

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LAVORI FUORI ZONA

In vigore dal 19 ott 1960
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal la, cinta daziaria del Comune per il quale l'impiegato è stato assunto. All'impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dalla cinta daziaria al posto di lavoro, semprechè l'Impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-19