Art. 18 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 18

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 19 ott 1960
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e 6 dell'. L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente, che a seguito di licenziamento vengano assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto. L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica. Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
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