CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 13
81 / 132ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE
In vigore dal 19 ott 1960
Gli eventuali elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) Stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nelle tabelle allegate al contratto (V. );
differenza tra il maggior-
2) Superminimo col- stipendio di fatto corri- lettivo:
< sposto e lo stipendio mi-
3) Superminimo " ad nimo mensile di cui al
ad personam" di merito: n. 1;
4) Indennità di contingenza;
5) Indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (V. );
6) Aumenti periodici di anzianità (V. );
7) Compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
8) Provvigioni, interessenze partecipazioni agli utili e premi di produzione;
9) Indicativa sostitutiva di mensa (V. );
10) Rateo della 13ª mensilità (V. );
11) Rateo del premio di fedeltà (V. );
12) Indennità di cassa e di maneggio di denaro (V. );
13) Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni, ad aria compressa ed in galleria (V. );
14) Indennità di zona malarica (V. );
15) Ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in misura forfettaria.
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Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6.
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Per determinare le quote giornaliera ed oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi rispettivamente per ventisei e per centottanta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-13