Art. 13 · ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 13

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ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE

In vigore dal 19 ott 1960
Gli eventuali elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti: 1) Stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nelle tabelle allegate al contratto (V. ); differenza tra il maggior- 2) Superminimo col- stipendio di fatto corri- lettivo: < sposto e lo stipendio mi- 3) Superminimo " ad nimo mensile di cui al ad personam" di merito: n. 1; 4) Indennità di contingenza; 5) Indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (V. ); 6) Aumenti periodici di anzianità (V. ); 7) Compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; 8) Provvigioni, interessenze partecipazioni agli utili e premi di produzione; 9) Indicativa sostitutiva di mensa (V. ); 10) Rateo della 13ª mensilità (V. ); 11) Rateo del premio di fedeltà (V. ); 12) Indennità di cassa e di maneggio di denaro (V. ); 13) Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni, ad aria compressa ed in galleria (V. ); 14) Indennità di zona malarica (V. ); 15) Ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in misura forfettaria. *** Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6. *** Per determinare le quote giornaliera ed oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi rispettivamente per ventisei e per centottanta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-13