Art. 11 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 11

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 19 ott 1960
L'impiegato, per l'anzianità di servizio presso una stessa Impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), ha diritto, per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% dello stipendio minimo mensile della categoria cui appartiene e dell'indennità di contingenza, per quattordici bienni della carriera, secondo le modalità di calcolo appresso indicate. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti vanno calcolati come segue: a) anzianità maturata sino alla data del 31 maggio 1952 Per ogni scatto biennale: Dal 1 gennaio 1960 l'importo di ogni scatto biennale va corrisposto nelle seguenti misure globali comprensive anche delle quote forfettarie di rivalutazione previste dall'Accordo interconfederale 14 giugno 1952, aumentate con Accordo interconfederale 12 giugno 1954: Parte di provvedimento in formato grafico Gli importi globali di cui sopra vanno riferiti alle zone di retribuzione esistenti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954. Agli effetti degli aumenti periodici, resta fermo il riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 a favore degli impiegati in servizio al 1 dicembre 1947; b) anzianità maturata successivamente al 31 maggio 1952 Per ogni scatto biennale: Cinque per cento dello stipendio minimo mensile di cui all' e della indennità di contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto. Con effetto dal 31 dicembre 1952, al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 10 gennaio successivo, gli aumenti biennali di anzianità maturati dopo il 31 maggio 1952, saranno calcolati in base all'importo dell'indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre di ogni anno. *** Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sullo stipendio minimo mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto alla lettera, a) e nel comma di cui in appresso. In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi di stipendio mensile delle categorie di provenienza, sarà rivalutata - ad eccezione di quanto previsto alla lettera a) del presente articolo - ricalcolando percentualmente su detti minimi gli aumenti biennali che lo compongono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-11