CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 10
78 / 132INDENNITÀ SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONI DI ORARIO
In vigore dal 19 ott 1960
INDENNITÀ SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE
NON SOGGETTO A LIMITAZIONI DI ORARIO
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla, direzione tecnica od amministrativa dell'Impresa, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venti per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
È in facoltà dell'impresa, di dedurre l'importo della indennità suddetta dall'eventuale superminimo, semprechè questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-10