Art. 6
Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici

Art. 6

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In vigore dal 19 ott 1960
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili e la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini designeranno, di volta mi volta, due persone chiamate a far parte del Collegio Nazionale. Tale Collegio sarà presieduto da un funzionario designato dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-6