Art. 1
In vigore dal 18 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimti di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 novembre 1957 per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, stipulato tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); la Federazione Nazionale Edili ed Affini (F.E.N.E.A.), con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.); nonché tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Caico e dei Gesso e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 dell'11 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli operai addetti a stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, del 22 novembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio 38. VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-rd-1