Art. 6 · CLASSIFICA OPERAI
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 6

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CLASSIFICA OPERAI

In vigore dal 18 ott 1960
SPECIALIZZATI: sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso lungo tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono, a regola d'arte, tutti i lavori inerenti alla loro specialità, che vengono ad essi affidati. Esemplificazione: a) conduttori patentati di caldaie a vapore aventi superficie superiore a 25 mq. o addetti a più caldaie di superficie interiore; b) conduttori di turbo alternatori o di turbine; c) conduttori patentati di locomotive e locomotori; d) minatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno provetti, ossia gli operai cui è affidato il compito di adoperare gli esplosivi, di fissare la posizione dei fori da mina, la carica ed il brillamento della medesima, e di disporre ed eseguire l'armamento: e) meccanici provetti; tornitori provetti; fresatori provetti; saldatori provetti; fabbri, forgiatori e calderari provetti; fonditori provetti; aggiustatori provetti; attrezzisti provetti; montatori di macchine provetti; elettricisti e bobinatori provetti: tubisti-idraulici provetti; muratori, carpentieri in legno o ferro e ferraioli provetti; modellisti e falegnami provetti, ecc. Sono equiparati agli effetti salariali, agli operai specializzati i seguenti: f) conducenti-mneccanici patentati di automezzi; g) infermieri patentati; h) cuochi provetti. QUALIFICATI: sono gli operai che eseguono lavori per i quali è richiesta una buona capacità e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio. Esemplificazione: a) fornaciai; b) mugnai e mugnai-idratatori; c) manovratori di escavatori meccanici, di draghe natanti, gruisti e barcaioli che curino altresì la normale manutenzione dei mezzi loro affidati: d) miniatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno, cioè gli operai che svolgono i lavori inerenti all'impiego di mine ed i lavori di armamento sotto la sorveglianza di specializzati o superiori. I medesimi potranno considerarsi specializzati quando, dopo un tirocinio di un anno, svolgano in modo completamente autonomo tutte le mansioni dei minatori ed armatori provetti; e) aiutanti alle prove di laboratorio; f) binaristi-montatori; g) conduttori di caldaie a vapore fino a 25 mq.; h) conduttori di locomotori per i quali non sia richiesta la patente, che carino anche la normale manutenzione della macchina; i) tutti gli operai non provetti aventi le mansioni di cui alla lettera, e) degli specializzati: l) insaccatori addetti a macchine insaccatrici che abbiano compiuto con esito favorevole un tirocinio di sei mesi nelle mansioni: m) cuochi. Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai qualificati i seguenti: guardie giurate, portieri con mansioni di custodia e controllo ma non contabili, guardiani diurni e notturni, conducenti patentati di automezzi. MANOVALI SPECIALIZZATI: sono coloro che eseguono lavori, per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un periodo di pratica. Esemplificazione: a) dosatori molini e aiutanti mugnai; b) aiutanti fornaciai e sfornaciatori; c) addetti a: essiccatoi, frantoi, laminatoi e cilindraie, elevatori, estrattori ad eliche, montacarichi, argani trasportatori pneumatici e meccanici, nodulizzatori, impastatrici, macchine dosatrici in genere, compressori, omogeneizzatori, filtri ed elettrofiltri, teleferiche, pompe, ecc. ecc.; d) oliatori ed ingrassatori; e) manovratori e frenatori di vagoni a trazione meccanica, a mano, ed animale; f) cucinieri; g) confezionatori di conci a mano ed a macchina; h) carrettieri e cavallanti; i) battimazza; l) inservienti di laboratorio; m) insaccatori durante il periodo di tirocinio di sei mesi; n) aiutanti minatori all'interno ed all'esterno, aiutanti ariatori; o) addetti al carico, al trasporto ed alla manovra dei vagoni nelle gallerie di raccolta e di carreggio; p) addetti alla rimozione del materiale sui frontoni di cava. Chiarimento a verbale. Per gli operai di cui alle lettere c) e d), le parti concordano quanto segue: Nel caso in cui l'operaio svolga anche mansioni pertinenti ad una qualifica superiore, secondo quanto definito nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni dell' (mansioni promiscue). MANOVALI COMUNI: sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere. Esemplificazione: a) caricatori e scaricatori di stabilimento, piani caricatori e trasbordo, piazzali ecc. di qualsiasi materiale; b) personale di fatica in genere, cariolanti, badilanti, addetti alla pulizia dei locali e piazzali, inservienti; c) addetti al carico ed allo scarico all'esterno delle miniere o nelle cave a cielo aperto; ecc. ecc. DONNE: 1ª Categoria (corrispondente agli operai qualificati). 2ª Categoria (corrispondente ai manovali specializzati): a) cuciniere; b) rammendatrici sacchi e tele. 3ª Categoria (corrispondente ai manovali comuni): a) inservienti in genere; b) addette a lavori di pulizia in genere; c) addette a lavori di manovalanza in genere.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-6