CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 6
6 / 57CLASSIFICA OPERAI
In vigore dal 18 ott 1960
SPECIALIZZATI: sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso lungo tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono, a regola d'arte, tutti i lavori inerenti alla loro specialità, che vengono ad essi affidati.
Esemplificazione:
a) conduttori patentati di caldaie a vapore aventi superficie superiore a 25 mq. o addetti a più caldaie di superficie interiore;
b) conduttori di turbo alternatori o di turbine;
c) conduttori patentati di locomotive e locomotori;
d) minatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno provetti, ossia gli operai cui è affidato il compito di adoperare gli esplosivi, di fissare la posizione dei fori da mina, la carica ed il brillamento della medesima, e di disporre ed eseguire l'armamento:
e) meccanici provetti; tornitori provetti; fresatori provetti; saldatori provetti; fabbri, forgiatori e calderari provetti; fonditori provetti; aggiustatori provetti; attrezzisti provetti; montatori di macchine provetti; elettricisti e bobinatori provetti: tubisti-idraulici provetti; muratori, carpentieri in legno o ferro e ferraioli provetti; modellisti e falegnami provetti, ecc. Sono equiparati agli effetti salariali, agli operai specializzati i seguenti:
f) conducenti-mneccanici patentati di automezzi;
g) infermieri patentati;
h) cuochi provetti.
QUALIFICATI: sono gli operai che eseguono lavori per i quali è richiesta una buona capacità e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio.
Esemplificazione:
a) fornaciai;
b) mugnai e mugnai-idratatori;
c) manovratori di escavatori meccanici, di draghe natanti, gruisti e barcaioli che curino altresì la normale manutenzione dei mezzi loro affidati:
d) miniatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno, cioè gli operai che svolgono i lavori inerenti all'impiego di mine ed i lavori di armamento sotto la sorveglianza di specializzati o superiori. I medesimi potranno considerarsi specializzati quando, dopo un tirocinio di un anno, svolgano in modo completamente autonomo tutte le mansioni dei minatori ed armatori provetti;
e) aiutanti alle prove di laboratorio;
f) binaristi-montatori;
g) conduttori di caldaie a vapore fino a 25 mq.;
h) conduttori di locomotori per i quali non sia richiesta la patente, che carino anche la normale manutenzione della macchina;
i) tutti gli operai non provetti aventi le mansioni di cui alla lettera, e) degli specializzati:
l) insaccatori addetti a macchine insaccatrici che abbiano compiuto con esito favorevole un tirocinio di sei mesi nelle mansioni:
m) cuochi.
Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai qualificati i seguenti:
guardie giurate, portieri con mansioni di custodia e controllo ma non contabili, guardiani diurni e notturni, conducenti patentati di automezzi.
MANOVALI SPECIALIZZATI: sono coloro che eseguono lavori, per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un periodo di pratica.
Esemplificazione:
a) dosatori molini e aiutanti mugnai;
b) aiutanti fornaciai e sfornaciatori;
c) addetti a: essiccatoi, frantoi, laminatoi e cilindraie, elevatori, estrattori ad eliche, montacarichi, argani trasportatori pneumatici e meccanici, nodulizzatori, impastatrici, macchine dosatrici in genere, compressori, omogeneizzatori, filtri ed elettrofiltri, teleferiche, pompe, ecc. ecc.;
d) oliatori ed ingrassatori;
e) manovratori e frenatori di vagoni a trazione meccanica, a mano, ed animale;
f) cucinieri;
g) confezionatori di conci a mano ed a macchina;
h) carrettieri e cavallanti;
i) battimazza;
l) inservienti di laboratorio;
m) insaccatori durante il periodo di tirocinio di sei mesi;
n) aiutanti minatori all'interno ed all'esterno, aiutanti ariatori;
o) addetti al carico, al trasporto ed alla manovra dei vagoni nelle gallerie di raccolta e di carreggio;
p) addetti alla rimozione del materiale sui frontoni di cava.
Chiarimento a verbale.
Per gli operai di cui alle lettere c) e d), le parti concordano quanto segue:
Nel caso in cui l'operaio svolga anche mansioni pertinenti ad una qualifica superiore, secondo quanto definito nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni dell' (mansioni promiscue).
MANOVALI COMUNI: sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere.
Esemplificazione:
a) caricatori e scaricatori di stabilimento, piani caricatori e trasbordo, piazzali ecc. di qualsiasi materiale;
b) personale di fatica in genere, cariolanti, badilanti, addetti alla pulizia dei locali e piazzali, inservienti;
c) addetti al carico ed allo scarico all'esterno delle miniere o nelle cave a cielo aperto;
ecc. ecc.
DONNE:
1ª Categoria (corrispondente agli operai qualificati).
2ª Categoria (corrispondente ai manovali specializzati):
a) cuciniere;
b) rammendatrici sacchi e tele.
3ª Categoria (corrispondente ai manovali comuni):
a) inservienti in genere;
b) addette a lavori di pulizia in genere;
c) addette a lavori di manovalanza in genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-6