CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 57
57 / 57DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
In vigore dal 18 ott 1960
Il presente contratto entra in vigore il 1 dicembre 1957 e durerà fino al 30 aprile 1960.
Esso si intenderà automaticamente prorogato, di anno in anno se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. In tal caso la parte che dà la disdetta, dovrà presentare all'altra parte lo schema del nuovo contratto almeno due mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-57