CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 52
52 / 57In vigore dal 18 ott 1960
L'indennità sostitutiva della mensa è fissata nella misura di L. 30 per ogni giornata di presenza.
Nello stabilimento ove sia istituita la mensa, il concorso degli operai alla spesa della stessa non dovrà essere superiore ad un sesto dell'indennità sostitutiva. di cui sopra.
L'indennità sostitutiva non compete quando, esistendo la mensa, l'operaio non partecipi alla medesima per cause non dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute.
Per quanto concerne l'istituzione di refettori e cucine, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto stabilito dal precedente contratto di lavoro, l'indennità sostitutiva della mensa si intende riferita agli stabilimenti con più di 100 operai. Sarà peraltro continuata la corresponsione della indennità nella suddetta misura anche in quegli stabilimenti con meno di 100 operai nei quali l'indennità è già di fatto corrisposta all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-52