CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 51
51 / 57INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE
In vigore dal 18 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma tale inscindibilità le Associazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate all'operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-51