CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 5
5 / 57PERIODO DI PROVA
In vigore dal 18 ott 1960
L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di sei giorni che potrà prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso, nè di indennità.
L'operaio che non venga confermato che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Nel caso di assunzione di operai che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell', non sarà richiesto il periodo di prova all'operaio che venga adibito alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-5