CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 46
46 / 57INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA
In vigore dal 18 ott 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
In caso di morte non dovuta ad infortunio, dell'operaio che si trovi in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-46