CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 44
44 / 57INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 18 ott 1960
In caso di licenziamento non ai sensi dell' sarà corrisposta all'operaio una indennità di licenziamento nella misura seguente:
- dal 1° anno al 5° anno di anzianità compiuto: giorni 5 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dal 6° anno al 100 anno di anzianità compiuto: giorni 6 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dall'11° anno al 15° anno di anzianità compiuto: giorni 10 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- per l'anzianità oltre il 15° anno: giorni 13 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione.
Le maggiori indennità di cui sopra non verranno corrisposte per l'anzianità già maturata al 31 dicembre 1946.
Per detta anzianità, l'indennità di licenziamento sarà corrisposta nella misura seguente:
- dal 1° al 4° anno di anzianità compiuto: giorni 2 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dal 5° al 10° anno di anzianità compiuto: giorni 4 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- dall'11° al 15° anno di anzianità compiuto: giorni 5 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione;
- per l'anzianità oltre il 15° anno: giorni 7 di retribuzione globale per ciascun anno compreso nel presente scaglione.
Per il computo della retribuzione agli effetti della indennità di licenziamento si fa riferimento all'art. 2121 del codice civile.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai commi 1 e 3 ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo.
Con l'adozione delle misure progressive attribuita ai singoli scaglioni si è inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 del Codice civile mediamente favorendo le anzianità più elevate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-44