CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 41
41 / 57MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 18 ott 1960
Le multe saranno inflitte all'operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-41