Art. 41 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 41

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
Le multe saranno inflitte all'operaio che: 1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; 2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo; 3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione; 4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza; 5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione; 6) sia trovato addormentato; 7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento; 8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; 9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici; 10) in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-41