Art. 4 · VISITA MEDICA
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 4

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VISITA MEDICA

In vigore dal 18 ott 1960
Quando se ne presenti la necessità e l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sin prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-4