Art. 35 · L TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 35

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L TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di malattia od infortunio, l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi senza interruzione di anzianità. Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermità o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'. Per il trattamento di malattia od infortunio, valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-35