CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 33
33 / 57FERIE
In vigore dal 18 ott 1960
L'operaio che abbia una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa, azienda, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione globale nella seguente misura:
- per anzianità di servizio da 1 anno e fino a 5 anni:
12 giorni lavorativi (ore 96)
- per anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni:
14 giorni lavorativi (ore 112)
- per anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 15 anni:
16 giorni lavorativi (ore 128)
- per anzianità di servizio oltre i 15 anni:
giorni 18 lavorativi (ore 144).
Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la facoltà dell'azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie gli operai nel periodo di tempo compreso fra il 1 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, per scaglioni o individualmente, tenuto conto del desiderio degli operai.
Agli operai che, entro il periodo suddetto, non abbiano ancora maturato un anno di anzianità sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda in caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al pagamento delle stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.
A richiesta dell'operaio, il pagamento delle ferie potrà essere anticipato all'inizio di esse.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per tutto quanto non compreso nel presente articolo valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-33