Art. 32 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 32

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 ott 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941. In base a tale accordo l'operaio ha diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo retribuito della durata di otto giorni consecutivi. L'assegno di cui sopra sarà corrisposto dalla Ditta all'inizio del periodo di congedo per conto dell'INPS. Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda stessa concederà a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 10 ore lavorative da computarsi in rapporto dell'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto Istituto. Le norme di cui sopra si considereranno senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
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