CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 30
30 / 57PERMESSI
In vigore dal 18 ott 1960
Potranno essere accordati brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro allorchè il permesso superi i 15 minuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-30