Art. 27 · TRASFERTE
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 27

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TRASFERTE

In vigore dal 18 ott 1960
All'operaio in servizio comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, nel limite massimo di un percorso di sette chilometri su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della paga a regime normale anche per le ore impiegate nel percorso. Qualora la detta distanza superi i sette chilometri, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso lino a un massimo di otto ore giornaliere, si corrisponderà il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali nonché una indennità di L. 120 in caso di pernottamento e di L. 60 in caso contrario. La suddetta indennità non è dovuta qualora l'operaio, per effetto del temporaneo spostamento, sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale. L'operaio che percepisce l'indennità di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso. All'operaio inviato in trasferta l'azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. Nel caso di sospensione del lavoro che si verifichi nello stabilimento ove l'operaio è in trasferta, l'azienda gli corrisponderà la differenza fra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione guadagni e la normale retribuzione. La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta all'operaio con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza. Accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di recarsi in trasferta non possono dar luogo a licenziamento.
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