Art. 23 · LAVORI PESANTI, DISAGIATI E PERICOLOSI
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 23

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LAVORI PESANTI, DISAGIATI E PERICOLOSI

In vigore dal 18 ott 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti, disagiati e pericolosi quelli di cui all'elenco che segue. Per il solo loro tempo di esecuzione, verranno applicate sulla paga base contrattuale le indennità sottoindicate: a) pulizia interna camere filtri......... 10 % b) pulizia eseguita internamente in cal- daie e tubazioni...................... 10 % c) recupero materiali interno silos...... 16 % d) riparazioni all'interno dei forni in ambiente eccezionalmente polveroso.... 6 % e) insaccatori addetti a macchine insac- catrici............................... 6 % f) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni disospensione che implicano particolare pericolosità.............. 5 % g) lavori in sospensione in condizioni di particolare pericolo ad altezza eleva- ta di frontoni di cava................ 8 % h) lavori in sottosuolo: 1) nel caso in cui tali lavori si ef- fettuano in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e pro- fondita notevole, l'indennita e fissa- ta in ragione del..................... 9 % 2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopradescrit- te, l'indennità, a partire dal 5 % della paga base, verra fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dello Ispettorato del lavoro dal...... 5 % al massimo... 9 % i) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi................ 4 % Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una, indennità è condizionata alle disposizioni di legge la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali. Chiarimento a verbale. Si precisa che l'indennità dell'8% prevista dal comma g) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pure poggiando i piedi su gradini del frontone di cava il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui è sospeso. Chiarimento a verbale. Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di maggior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-23