Art. 22 · COTTIMI
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 22

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COTTIMI

In vigore dal 18 ott 1960
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo Che individuale, secondo le possibilità tecniche egli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 7 per cento, oltre i minimi di paga di cui al presente contratto. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Quando un operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterale le condizioni di lavoro e la produzione individuale. È proibito alle aziende di servirsi nel ciclo lavorativo di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari. Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa, di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali interessate e presiedito da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia. Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.
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