CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 20
20 / 57MAGGIORAZIONI LAVORO A TURNO
In vigore dal 18 ott 1960
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall'. Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, silla paga base degli stessi sarà applicata una maggiorazione del:
5% per le ore lavorate di notte;
1% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni).
Queste percentuali assorbono fino alla concorrenza ogni altro trattamento che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turno.
Le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, sulla paga base maggiorata del minimo contrattuale di cottimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-20