Art. 19 · LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 19

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LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In vigore dal 18 ott 1960
Entro i limiti consentiti dalla legge, l'operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Non è riconosciuto nè compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell'azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. È lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'. È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all' al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni di festivo di cui appresso. Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla paga base sono stabilite come segue: lavoro straordinario..................... 15 % lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati........................... 21 % lavoro straordinario notturno............ 24 % lavoro in giorni festivi non compreso in turni avvicendati..................... 26 % lavoro straordinario festivo............. 28 % lavoro straord. festivo notturno......... 29 % lavoro ordinario festivo notturno........ 28 % La percentuale di lavoro festivo non compete all'operaio che lavori di domenica e goda di riposo compensativo in altro giorno della settimana (). Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano per i cottimisti sulla paga base maggiorata del minimo contrattuale di cottimo. All'operaio che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli ha abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposta, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la maggiorazione di straordinario o notturno, l'importo di due ore di paga base a regime normale, se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22) e di tre ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-19