CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 17
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In vigore dal 18 ott 1960
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-17