Art. 16 · RIDUZIONE DI LAVORO
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 16

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RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di riduzione di lavoro, la ditta procurerà, compatibilmente con le esigenze tecniche, di provvedere alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni, prima di diminuire il personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-16