Art. 14 · SOSPENSIONE DI LAVORO
CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 14

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SOSPENSIONE DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
La sospensione di lavoro, i permessi, le assenze per malattia o infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - e le assenze giustificate, non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-14